Art. 2.

      1. È definita «cellula staminale» la cellula avente le seguenti caratteristiche:

          a) la capacità di autorinnovamento illimitato o comunque prolungato, ovvero di riprodursi a lungo senza differenziarsi;

          b) la capacità di dare origine a cellule progenitrici di transito, con capacità proliferativa limitata, dalle quali discendono popolazioni di cellule altamente differenziate.